Statuto

Art.1

Principi fondamentali

 
1.           La comunità di Guardialfiera è ente autonomo locale a rappresentatività  generale secondo i principi della Costituzione e della legge dello Stato
  L’ autoL'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
 
Art.2
Finalità
 
1.                  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2.                  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini , delle forze sociali, economiche e sindacali all’ Amministrazione.
3.                  Il Comune di Guardialfiera, nel perseguimento dell’obiettivo della sostanziale eguaglianza tra i sessi negli organi collegiali e nelle istituzioni, aziende ed enti da esso dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
4.                  La sfera di governo del Comune è costituita dall’ ambito territoriale degli interessi.
 
Art.3
Programmazione e forme di cooperazione
 
1                    Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2                    Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione di appartenenza avvalendosi dell’ apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3                    I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
 
Art.4
Albo Pretorio
 
1.                  La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2.                  La pubblicazione deve garantire l’ accessibilità, l’ integralità e la facilità di lettura.
3.                  Il Segretario comunale cura l’ affissione degli atti di cui al I° comma, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’ avvenuta pubblicazione.
 
Art. 5
Stemma e gonfalone
  
1.                  Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Comune di Guardialfiera .
2.                  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da chi ne fa le veci, si può esibire il Gonfalone comunale .
 
 
Art. 6
Territorio e sede comunale
 
1.                  Il territorio del Comune si estende per Kmq.43,16 e confina con i Comuni di Casacalenda e Larino, a sud. E, con i comuni di Palata, Castemauro, Civitacamporano, Acquiaviva e Lupara, a nord.
2.                  Il Palazzo civico , sede comunale, è ubicato in Guardialfiera alla via Corso Umberto I° n. 26.
3.                  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche il luoghi diversi dalla propria sede.
4.                  La modifica della denominazione del Comune può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

TITOLO I°

CAPO I°

Art.7
CONTENUTO DELLO STATUTO
 
1.                  Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell’ organizzazione dell’ Ente, specificando, in particolare,le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze,l’ attribuzione della presidenza delle commissioni consiliari con funzioni di controllo o di garanzia alle opposizioni.
2.                  Lo Statuto stabilisce, altresì, l’ ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra i comuni e con la provincia, le forme di partecipazione popolare, le forme del decentramento e dell’ accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
 
Art. 8
AUTONOMIA NORMATIVA
 
1.                  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’ esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’ autonomia normativa dell’ Ente.
2.                  L’ entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3.                  Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
 

CAPO II°

Art. 9
Partecipazione popolare
 
1.                  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’ attività dell’ Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’ imparzialità e la trasparenza.
2.                  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’ accesso alle strutture ed ai servizi dell’ Ente.
3.                  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4.                  La Giunta comunale può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
 
Art. 10
Istanze, Petizioni e Proposte
 
1.                  La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa si attiva con la presentazione, agli organi comunali, di istanze , petizioni e proposte di interesse collettivo.
2.                  I cittadini, riuniti in associazioni, possono inoltrare agli organi comunali petizioni su argomenti di interesse generale per la Comunità.
3.                  Gli elettori e le associazioni possono inoltrare agli organi comunali proposte di provvedimenti purché sottoscritte da un numero non inferiore al 10% del corpo elettorale.
 
Art.11
Istanze
 
1.             l. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetticollettivi in genere possono   
         rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici
         aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.             La risposta all'interrogazione viene fornita nel termine massimo di trenta giorni dal  
         Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura 
         politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3.             Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione,
         il quale prevede i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione    
         della risposta.
 
Art.12
Petizioni
 
l.        Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2.      Il vigente regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'índicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3       .La petizione è esaminata dall’ organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
4.       Se il termine previsto nel precedente comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo la ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5.      La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
 
Art.13
Proposte
 
l.       N.150 cittadinipossono avanzare proposte per l'adozíone di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successívi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.      L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3.      Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stípulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
 
Art.14
Organismi di partecipazione
 
1.                  Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte  
            le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2.                  L’ Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può 
            promuovere la costituzione di appositi organismi di partecipazione ,
            determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’ adesione, composizione degli
            organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3.                  Gli organismi previsti dai commi precedenti e quelli esponenziali di interessi
           circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per 
           interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere, consultivo,deve essere
           fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
 
Art. 15
Incentivazione
 
1.                  Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate
           forme      di incentivazione con supporti tecnico- professionali e organizzativi.
 
Art. 16
Partecipazione alle commissioni
 
1.                  Le Commissioni consiliari possono invitare ai propri lavori, se richieste, i
           rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.
 
 
Art.17
Diritto di informazione
 
1.                  Tutti gli atti dell’ Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici , con le limitazioni poste dall’ articolo precedente.
2.                  Il Responsabile del procedimento deve avvalersi, di norma, dei tradizionali sistemi della notificazione e della pubblicazione all’ albo pretorio nonché dei mezzi di comunicazione di massa ritenuti maggiormente idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3.                  L ‘informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, avere carattere di generalità.
4.                  I provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei sono individuati dal Dirigente ovvero dai Responsabili dei servizi.
5.                  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’ informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dall’ art. 26 della legge 07.08.90 n. 241.
6.                  Le procedure per l’ ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi nonché la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame, sono quelle indicate nei precedenti artt. 11,12 e 13-.
 
Art.18
Referendum
 
1.                  Sono previsti referendum consultivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale ed in quelle espressamente previste dalla legge, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’ azione amministrativa.
2.                  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate per legge(nazionale o regionale) e su materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell’ ultimo quinquennio
3.                  Soggetti promotori del referendum possono essere :
a-                             il 15% del corpo elettorale
b-                             il Consiglio comunale
1.                  Il Consiglio comunale delibera il regolamento per disciplina la consultazione referendaria determinandone: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative.
2.                  Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
 
Art. 19
Effetti del referendum
 
1.                  Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2.                  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III°

Art. 20
Servizi pubblici
 
1.         Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a-                             In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda
b-                             In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
c-                             A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale
d-                             A mezzo di istituzione, per l’ esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
e-                             A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale , qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati
 
 
Art. 21
Costituzione e partecipazione ad enti, aziende, istituzioni e società a prevalente capitale pubblico
 
1.                  La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l’ istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, consorzi, associazioni, fondazioni, istituzioni, società a prevalente capitale pubblico fissa le finalità, l’ organizzazione ed il funzionamento degli Enti, provvedendo ad assicurare, con la deliberazione della bozza di statuto, che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2.                  Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli art. 32, lett. n) e 36, comma 5), della legge 8.6.90 n. 142.
3.                  Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell’ intero organo esecutivo dell’ ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori o organi.
4.                  I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1) devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
5.                  Ai predetti rappresentanti spettano le indennità e i permessi previsti per legge.
 
Art. 22
Istituzioni
 
1.                  Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni, di cui all’ art. 23 della legge 142/90, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco con le modalità di cui agli artt. 32,comma 2, lett.n) e 36, comma 5, della legge 142/90. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2.                  Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente che ha la rappresentanza dell’ istituzione e cura i rapporti con il Comune.
3.                  Il direttore è nominato dalla Giunta comunale. Il restante personale è tratto dall’ organico comunale.
4.                  Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell’ istituzione, comprese quelle del direttore, sono stabiliti dal regolamento che ne disciplina l’ organizzazione. Il Regolamento disciplina altresì le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 
Art. 23
Vigilanza e controllo
 
1.                  Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti, di cui al I° comma del precedente articolo 20, anche attraverso l’ esame e l’ approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità prevista dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’ attività.
2.                  La vigilanza su detti enti spetta alla Giunta comunale.
3.                  La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio in merito all’ attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti medesimi. A tal fine, i rappresentanti del Comune devono presentare alla Giunta , a chiusura dell’ esercizio finanziario, una relazione illustrativa sull’ attività dell’ Ente e sulla sua situazione economico-finanziaria.
 
Art. 24
Personale
 
1.                  Fatto salvo il disposto dell’ art. 51 , comma 11, della legge 8.6.90 n. 142, lo stato giuridico ed economico del personale degli enti di cui al I° comma dell’ art. 20 sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi di categoria.
 

TITOLO II°

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I°
 
Art.25
Il Consiglio Comunale
 
1.                  L’ elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri,le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
 
Art. 26
Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale
 
1.                  Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ Interno, nei seguenti casi:
a-                             quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per motivi di ordine pubblico;
b-                             quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1)- dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
2)- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
3)- Riduzione del Consiglio per impossibilità di surroga alla metà dei componenti;
c-                             Quando non sia approvato nel termine assegnato il bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario ad acta ovvero si ricada nell’ ipotesi di cui all’ art. 36, comma 4, del D,Lgs. N. 77/195;
 
Art. 27
Insediamento del Consiglio comunale neo-eletto
 
1.                  La prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di giorni dieci dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’ obbligo, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2.                  L’ Assemblea è presieduta dal Sindaco neo- eletto.
3.                  Prima di adottare qualsiasi altra deliberazione, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti, Sindaco compreso , ed alla surroga di quelli per i quali sia stata accertata una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
4.                  Effettuata la convalida, il Consiglio prosegue secondo il seguente ordine dei lavori
a-                             giuramento del Sindaco con la seguente espressione: ”Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
b-                             comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice- Sindaco.
c-                             presentazione da parte del Sindaco, discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
1.                  La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute
2.                  Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati , oltre al Sindaco.
 
Art. 28
Competenze del Consiglio
 
1.                  Il Consiglio è l’ organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
2.                  Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali elencati nell’ art. 32, comma 2, della legge 8.6.90 n. 142;
3.                  Le deliberazioni, relative agli argomenti di cui al precedente comma 2,non possono essere adottate in via d’ urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi ,a pena di decadenza.
4.                  Il Consiglio effettua annualmente, in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio di cui all’ art. 36 del D.Lgs. n.77/95, la verifica dell’ attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o degli Assessori.
 
Art. 29
Funzionamento del Consiglio
 
1.                  Il Funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dall’ apposito regolamento.
2.                  Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, almeno uno dei nominati appartiene alla minoranza. Quando è prevista la presenza della minoranza , alla nomina dei rappresentanti consigliari si procede con due distinte votazioni alle quali partecipano rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
 
Art. 30
Il Consigliere comunale
 
1.                  Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’ intero comune, senza vincolo di mandato.
2.                  Il suo stato giuridico, nonché l’ entità ed i tipi di indennità spettanti ad ognuno, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.
 
Art. 31
Diritti e doveri del Consigliere
 
1.                  Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui è membro,
2.                  Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a più di due sedute può essere dichiarato decaduto.
3.                  La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d’ ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all’ interessato della proposta di decadenza. Al Consigliere interessato è comunque assicurato il diritto di presentare al riguardo al Consiglio che ne deve pronunciare la decadenza, opposizioni, osservazioni e giustificazioni in sua difesa.
4.                  Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5.                  Ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili per l’ espletamento del mandato.
6.                  E’ tenuto al segreto d’ ufficio nei casi specificamente previsti dalla legge.
 
Art. 32
Dimissioni, Surrogazioni e Supplenza del Consigliere
 
1.                  Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’ atto e sono immediatamente efficaci.
2.                  Il Consiglio provvede , entro e non oltre dieci giorni, alla surroga del dimissionario e, con separate deliberazioni , se i dimissionari sono più di uno, seguendo l’ ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si avrà la surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per effetto del disposto dell’ art. 25, comma 1, lett. b) punto 2) del presente Statuto.
3.                  Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi del comma 4 bis dell’ art. 15 della legge n. 55/ 90, modificato dall’ art. 1 della legge n. 16/92, il Consiglio, nella prima seduta utile procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’ esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato , dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Quando sopravviene la decadenza del Consigliere sospeso, il Consiglio procede alla sua surroga.
 

CAPO II°

LA GIUNTA COMUNALE
 
Art. 33
Nomina e composizione della Giunta
 
1.           Gli assessori sono nominati dal Sindaco che partecipa tale nomina al Consiglio nella seduta d’ insediamento ovvero nella prima seduta utile.
2.           La Giunta è composta dal Sindaco , che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui un Vice Sindaco.
3.            Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio.
 
Art. 34
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità
 
1.                  Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2.                  Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono quelle previste per i Consiglieri.
3.                  Nel caso di nomina di Assessore esterno, la Giunta attesta collegialmente , con apposito atto, l’ esistenza dei requisiti per l’ eleggibilità dell’ Assessore esterno , in base ad autocertificazione dallo stesso rilasciata e richiamata nella delibera adottata dalla Giunta.
 
Art. 35
Durata in carica- Revoca- Dimissioni
 
1.                  I componenti della Giunta restano in carica cinque anni.
2.                  Il Sindaco può revocare uno o più Assessori provvedendo alla loro sostituzione e dandone comunicazione al Consiglio nella prima sedura utile.
3.                  Nel caso di dimissioni, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
 
Art. 36
Competenze della Giunta
 
1.                  La Giunta collabora con il Sindaco nell’ Amministrazione del Comune e nell’ attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.                  La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
3.                  La Giunta ha altresì la competenza ad adottare i regolamenti sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
 
Art. 37
L’ Organizzazione della Giunta
 
1.                  L’ attività della Giunta è collegiale.
2.                  Gli Assessori possono essere preposti ai vari settori dell’ Amministrazione comunale, con deleghe raccorpate per settori omogenei.
3.                  Gli Assessori sono responsabili, collegialmente, degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti relativi al settore del quale esercitano la delega;
4.                  L’ attribuzione delle funzioni è conferita con delega scritta del Sindaco, come anche la revoca o la modifica della delega.
5.                  Il conferimento, la modifica e la revoca della delega và partecipata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
 
Art. 38
Il funzionamento della Giunta
 
1.         Per l’ esercizio delle sue competenze, la Giunta adotta apposito regolamento.
 
Art. 39
Condizione giuridica degli Amministratori locali
 
1.                  Per Amministratori locali s’ intendono il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.Il loro comportamento, nell’ esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’ imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle dei dipendenti, responsabili di servizio.
2.                  Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L’ obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’ Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3.                  Il Sindaco e gli Assessori, competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
 

CAPO III°

IL SINDACO
 
Art.40
 
1.            Il Sindaco è l’ organo responsabile dell’ Amministrazione del Comune. E’ eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dell’ Ordinamento. Presiede il Consiglio comunale e riunisce nella sua persona le competenze di capo dell’ amministrazione comunale e di ufficiale di governo.
2.            Il Sindaco , nella seduta di insediamento, appena dopo la convalida degli eletti, presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3.            Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e del Comune, portata a tracolla.
 
Art. 41
Competenze del Sindaco, capo dell’ Amministrazione
 
1.                  Il Sindaco rappresenta l’ Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’ esecuzione degli atti.
2.                  Le sue competenze sono quelle elencate nell’ art. 36 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.
 
Art. 42
Competenze del Sindaco, ufficiale di governo
 
1.                  Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono elencate nell’ art. 38 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.
 
Art. 43
Mozione di sfiducia
 
1.                  Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2.                  Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione in questione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
 
Art. 44
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
 
1.                  In caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice- Sindaco.
2.                  Il Vice- Sindaco sostituisce il Sindaco anche nel caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dalla funzione adottata ai sensi dell’ art. 15, comma 4/ bis, della legge 19 Marzo 1990 n. 55, come modificato dall’ art. 1, legge 18 Gennaio 1992 n. 16.
3.                  Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio.
4.                  Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta comunale.
 
Art. 45
Delegati del Sindaco
 
1.                  Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente art. 37, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per il quale agli assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo.Lo stesso Sindaco può modificare l’ attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
2.                  Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei Consiglieri comunali
3.                  Le deleghe e gli incarichi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III

 UFFICI E PERSONALE
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
CAPO I
 
Art. 46
Sicurezza e salute dei lavoratori
 
1.                  Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 47
Ordinamento degli uffici e dei servizi
 
1.                  Il Comune organizza il proprio personale secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 Ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2.                  Il Comune provvedere alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alll’ organizzazione e gestione del personale, nell’ ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
 
Art. 48
Organizzazione del personale
 
1.                  Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’ accrescimento dell’ efficienza ed efficacia dell’ azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
Il suo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dai c.c.n.l..
2.                  Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli ee.ll..
Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
 
 

CAPO II

Art. 49
 
Il Segretario Comunale
 
1.                  Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2.                  Il regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’ esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3.                  Al Segretario comunale possono essere conferite , dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi del disposto dell’ art. 51-bis della legge 142/90.
4.                  Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario spettano i compiti previsti dall’ art. 51-bis citato. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal contratto collettivo.
5.                  In relazione al combinato disposto dell’ art. 51, comma 3-bis, della legge 8.6.90 n. 142, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni , tutte o parte di esse,di cui all’ art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/90.
 
Art. 50
Vice-Segretario comunale
 
1.                  Il Regolamento e la dotazione organica del personale prevedono il posto di vice-segretario. Apicale.
 
Art. 51
Responsabili degli uffici e dei servizi
 
1.                  Spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2.                  Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’ adozione di atti che impegnano l’ amministrazione verso l’ esterno, che la legge non riserva agli organi di governo dell’ Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’ organo politico , tra i quali, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3-bis, tutti i compiti elencati all’ art. 51, comma 3, della legge 142/90.
3.                  I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ Ente, della correttezza amministrativa e dell’ efficienza della gestione.
4.                  Le funzioni di cui al precedente comma 2 sono attribuite dal sindaco con provvedimento motivato.
 
Art. 52
Avocazione
 
1.                  Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di ritardo o di inerzia egli può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile del servizio deve adottare gli atti. Qualora l’ inerzia si protragga ulteriormente, il Sindaco può attribuire la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.
 

TITOLO IV

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO

 
Art. 53
Demanio e patrimonio
 
1.                  Il Comune ha proprio demanio e patrimonio , in conformità alla legge.
2.                  I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3.                  Di tutti i beni comunali è redatto un inventario secondo le norme stabilite dal regolamento sull’ amministrazione del patrimonio.
 
Art. 54
Beni patrimoniali disponibili
 
1.         I beni patrimoniali disponibili sono dati, di norma, in affitto, con l’ osservanza delle norme di cui alla legge 27 Luglio 1978 n. 392 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 55
Contabilità e bilancio
 
1.                  L’ ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
 
Art. 56
Contratti
 
1.                  Fermo restando quanto previsto dall’ art. 56 della legge 8.6.90 n. 142, come modificato dall’ art. 14 della legge 3 Agosto 1999 n. 265, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
 
Art. 57
Controllo di gestione
 
1.                  Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa . Lo stesso regolamento disciplina la nomina e il funzionamento dell’ organo di revisione.
 

TITOLO V

L’ ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 58
Ambito di applicazione dei Regolamenti
 
1.                  I regolamenti di cui all’ art. 5 della legge 8.6.90 n. 142, incontrano i seguenti limiti:
a-                 non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto.
b-                 La loro efficacia è limitata all’ ambito comunale.
c-                 Non possono contenere norme a carattere particolare.
d-                 non possono avere efficacia retroattiva.
Non sono abrogati che da regolamenti posteriori e per dichiarazione espressa del Consiglio comunale.
 
 
Art. 59
Procedimento di formazione dei regolamenti
 
1.                  L’ iniziativa per l’ adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi dell’ art. 10 del presente Statuto.
2.                  I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell’ art. 32, coma 2, della legge 142/90, fatti i salvi i casi in cui la competenza è attribuita per legge o per Statuto alla Giunta comunale.
3.                  I regolamenti, esclusi quelli attinenti all’ autonomia organizzativa e contabile, sono soggetti, in una con le deliberazioni di approvazione, al controllo preventivo di legittimità della sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni.
4.                  I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’ albo pretorio: una prima, per giorni 15,che si effettua con la pubblicazione della delibera di approvazione, una seconda, di giorni 15, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazione.
 
Art. 60
Revisione dello Statuto
 
1.                  La deliberazione di revisione dello Statuto è approvata dal Consiglio comunale con le modalità di cui all’ art. 4, comma 3, della legge 142/90, purchè sia trascorso un anno dalla entrata in vigore dello Statuto o dall’ ultima modifica o integrazione.
2.                  La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
 
Art. 61
Entrata in vigore
 
1.           Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’ albo pretorio del Comune.